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Divorzio breve, approvata la legge : i 5 punti chiave
Ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 22.04.2015
Roma, 22 apr. (askanews) - L'aula della Camera ha dato il via libera definitivo (398 sì, 28
no e 6 astensioni) al ddl che introduce in Italia il divorzio breve, con lo stop ai tre anni di
separazione. Ecco il provvedimento in cinque punti:
Separazioni giudiziali. Nelle separazioni giudiziali si applica la riduzione da tre anni a
dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che
legittima la domanda di divorzio.
Separazioni consensuali. Nelle separazioni consensuali si applica la riduzione a sei mesi
della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la
proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle
separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Separazioni in corso. La cessazione del matrimonio può essere chiesta da uno dei coniugi
o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno
due anni prima del 18 dicembre 1970.
Separazione dei beni. Sono anticipati i tempi della separazione dei beni, che le norme
finora vigenti fissano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di
separazione personale e che, con il via libera al provvedimento, avviene invece nel
momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di
sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.
Affidamento dei figli. Per quanto riguarda l'affidamento dei figli e il loro mantenimento, la
sentenza del giudice sarà valida anche dopo l'estinzione del processo, fino a che non sia
sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso
per separazione personale dei coniugi in seguito a un ricorso per il divorzio.
Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.08.2014 n° 18167
Bambino cade al parco giochi : esclusa la responsabilità del Comune
Con la sentenza 25 agosto 2014, n. 18167 la Corte di Cassazione ha affrontato la
questione circa la sussistenza o meno della responsabilità civile ex art. 2051 c.c., in capo
all’Ente Comunale, conseguente ai danni riportati dai bambini all’interno di un parco
giochi. In particolare, nel caso di specie, un bambino di sei anni, nel mentre giovava su
un cavallo a dondolo posto all’interno dei giardini comunali, riportava seri danni fisici a
causa della caduta da un cavallo a dondolo.
Procedura di negoziazione assistita da un avvocato :
una delle importanti novità del D.L. 12.09.2014 n° 132
Processo civile veloce e riduzione arretrato
Turismo - danno da vacanza rovinata
... “Una delle novità più significative del provvedimento consiste nell’esplicita
affermazione della risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” (art. 47)...”...
Codice del Turismo, Titolo VI, agg. al 07.06.2011
(all. Dlgs 79/2011)
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